Prima casa: niente agevolazione a chi non mantiene l’impegno a trasferire la residenza

Non può avere l’agevolazione prima casa chi si obblighi, nel rogito d’acquisto, a trasferire la propria residenza nel Comune ove è situata l’abitazione oggetto di beneficio fiscale, e poi non mantenga tale impegno. E ciò anche se, nel frattempo, il contribuente abbia trasferito in tale Comune la sede della propria attività lavorativa. È quanto deciso dalla Ctp Milano con la sentenza 4512/2016, pronunciata dalla sezione 46 (presidente Celletti, relatore Chiametti), secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore. Per comprendere bene la sentenza, occorre rammentare che l’agevolazione prima casa spetta a chi, alternativamente, già risieda nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato, già svolga in tale Comune la propria attività di studio o di lavoro, si obblighi a trasferire nel Comune la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito. Nel caso specifico, giudicato dalla Ctp di Milano, era accaduto che il contribuente aveva promesso di andare a risiedere entro 18 mesi nel Comune in cui era situata la casa oggetto di acquisto agevolato, ma poi non aveva mantenuto l’impegno assunto. Costui si era poi difeso adducendo che nel periodo di 18 mesi aveva comunque ubicato in quel Comune la sede della propria attività lavorativa. La legge in effetti richiede, a chi già non risiede nel Comune, l’assunzione dell’impegno a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dal rogito, ma non impone di esprimere l’impegno a trasferire la sede della propria attività lavorativa; ciò che conta è dunque l’effettivo trasferimento dell’attività lavorativa del contribuente, mentre non sarebbe rilevante non aver espresso nel rogito l’impegno ad effettuare detto trasferimento, in quanto la legge appunto non lo richiede. La Ctp non ha aderito a questa interpretazione, ritenendo che l’ubicazione dell’attività lavorativa sia rilevante se già sussistente alla data del rogito. La legge, infatti, non dà rilievo al trasferimento dell’attività lavorativa che sia posto in essere dopo il rogito, ma al fatto che l’attività lavorativa sia ubicata, già all’atto del rogito, nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato.

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